Lo stalking è un reato che consiste nel perseguitare una persona con comportamenti ripetuti e molesti, che le provocano ansia, paura o timore per la propria sicurezza o di un prossimo congiunto.
Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che può colpire chiunque, ma soprattutto le donne, spesso vittime di ex partner o pretendenti respinti. In questo articolo vedremo cos’è lo stalking, quando si configura il reato, quali sono le conseguenze per lo stalker e come si può denunciare e difendere da questo tipo di violenza.
Cos’è lo stalking.
Il termine stalking deriva dall’inglese to stalk, che significa “inseguire la preda, fare la posta”. Lo stalking, quindi, è un comportamento persecutorio che mira a controllare e dominare la vita di un’altra persona, invadendo la sua sfera privata e limitando la sua libertà. Lo stalking può manifestarsi in vari modi, come ad esempio:
- telefonate, messaggi, email, lettere indesiderate o minacciose;
- appostamenti, pedinamenti, intrusioni nel domicilio o nel luogo di lavoro della vittima;
- danneggiamenti, vandalismo, graffiti, murales contro la vittima o i suoi beni;
- diffamazione, calunnia, molestie sui social network o su altri mezzi di comunicazione;
- minacce, aggressioni fisiche o verbali, violenza sessuale.
Lo stalking può avere diverse motivazioni, come ad esempio:
- rancore, gelosia, vendetta, ossessione nei confronti di un ex partner o di una persona che ha rifiutato una relazione sentimentale;
- invidia, competizione, frustrazione nei confronti di un collega, un vicino, un conoscente o un estraneo;
- delirio, paranoia, disturbo mentale che porta a credere di avere una relazione con una persona famosa, un personaggio pubblico o una persona casuale.
Quando si configura il reato di stalking.
Il reato di stalking è previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, introdotto nel 2009 con la legge n. 38. Perché si configuri il reato, occorrono due elementi:
- la ripetizione dei comportamenti molesti o minacciosi nei confronti della vittima, che devono essere almeno due e non necessariamente dello stesso tipo;
- l’effetto dei comportamenti sulla vittima, che deve provare uno stato di ansia o paura, un timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto, o un cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Non è necessario che lo stalker abbia la coscienza e la volontà di arrecare questi effetti alla vittima, basta che agisca con dolo generico, cioè con la consapevolezza di compiere atti persecutori. Non è richiesto nemmeno che ci sia una relazione pregressa tra lo stalker e la vittima, né che ci sia una richiesta esplicita da parte della vittima di cessare i comportamenti.
Quali sono le conseguenze per lo stalker.
Il reato di stalking è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata se il reato è commesso:
- dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato da una relazione affettiva alla vittima;
- con strumenti informatici o telematici;
- da una persona armata o travisata;
- nei confronti di un minore, di una donna in gravidanza, di una persona disabile, o di una persona affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.
La pena è aumentata fino alla metà se dalla condotta deriva una lesione personale o una malattia psichica alla vittima. Se dalla condotta deriva la morte della vittima, la pena è quella dell’omicidio volontario.
Lo stalker può essere anche sottoposto a misure di sicurezza, come ad esempio:
- il divieto di avvicinamento alla vittima o ai suoi familiari;
- il divieto di comunicare con la vittima o i suoi familiari;
- l’obbligo di soggiorno in un determinato comune;
- l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria;
- l’obbligo di seguire un percorso di recupero psicologico o di cura per le dipendenze.
Come si denuncia lo stalking.
Lo stalking è un reato perseguibile a querela di parte, cioè richiede che la vittima presenti una denuncia alle autorità competenti. La denuncia può essere fatta entro sei mesi dall’ultimo atto di stalking, presso:
- la procura della Repubblica;
- le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, guardia di finanza);
- il questore.
La denuncia può essere scritta o orale, e deve contenere la descrizione dei fatti, le prove a sostegno (se ci sono) e i dati personali della vittima e dello stalker (se noti). La denuncia può essere ritirata solo davanti al giudice, salvo che lo stalker abbia usato armi o si sia travisato, in tal caso la denuncia è irrevocabile.
Non è necessaria la denuncia se la vittima è un minore o una persona disabile, o se lo stalking è connesso a un altro reato per il quale si procede d’ufficio, come ad esempio la violenza sessuale. In questi casi, le autorità possono intervenire anche senza la richiesta della vittima.

Dallo stalking alla violenza di genere.
Lo stalking è una delle forme più frequenti e pericolose di violenza di genere, cioè di violenza basata sulla discriminazione e sulla disparità tra uomini e donne. La violenza di genere non riguarda solo le aggressioni fisiche o sessuali, ma anche le violenze psicologiche, economiche, sociali e culturali, che mirano a sottomettere e umiliare le donne, limitando la loro libertà e la loro dignità.
La violenza di genere è un problema globale, che non conosce confini geografici, etnici, religiosi o sociali. Per contrastare questo fenomeno, sono necessari interventi legislativi, giudiziari, educativi e culturali, che promuovano il rispetto e l’uguaglianza tra i generi, e che tutelino le vittime e prevengano i reati. Lo stalking, infatti, può essere il preludio a forme di violenza più gravi, come il femminicidio, cioè l’uccisione di una donna per motivi legati al suo genere. Per questo, è importante riconoscere i segnali di allarme, denunciare i comportamenti persecutori e chiedere aiuto alle autorità e alle associazioni competenti.
Come difendersi dallo stalking.
Oltre a denunciare lo stalking, la vittima può adottare alcune misure di prevenzione e protezione, come ad esempio:
- evitare il contatto con lo stalker, bloccando le sue chiamate, i suoi messaggi, le sue email, i suoi profili social;
- conservare le prove dei comportamenti dello stalker, come le registrazioni delle telefonate, le copie dei messaggi, le testimonianze di chi ha assistito agli episodi;
- informare i propri familiari, amici, colleghi, vicini della situazione, chiedendo il loro aiuto e supporto;
- modificare le proprie abitudini di vita solo se strettamente necessario, cercando di mantenere una routine normale e sicura;
- richiedere al giudice un’ordinanza di protezione urgente, che vieti allo stalker di avvicinarsi o di comunicare con la vittima, sotto pena di arresto;
- chiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa dello stalking, sia in sede civile che penale.
Lo stalking è un reato grave che va denunciato e contrastato con tutti i mezzi legali possibili.
La vittima non deve mai sentirsi sola o in colpa, ma deve rivolgersi alle autorità e alle persone di fiducia per ottenere tutela e giustizia.
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