Pergotenda: il modo più furbo per conquistare il tuo spazio outdoor (senza chiedere permessi).

La pergotenda, un modo maschile di vivere lo spazio esterno: funzionale, senza eccessi, con materiali di qualità che durano nel tempo.

Hai un terrazzo che guarda alla città, un giardino che aspetta solo di essere vissuto, o una zona living esterna che con il sole di agosto diventa inabitabile?

C’è una soluzione che funziona davvero, costa meno di quello che pensi, e soprattutto non ti obbliga a mesi di pratiche burocratiche.

Si chiama pergotenda, e negli ultimi anni è diventata la scelta preferita di chi vuole progettare gli spazi all’aperto con intelligenza.

Ma attenzione: non tutto ciò che viene venduto come “pergotenda” lo è davvero agli occhi della legge. E la differenza può costarti cara.


Cos’è una pergotenda (e perché è diversa da quello che immagini)

Se pensi a una tenda da sole classica, stai pensando in piccolo. La pergotenda è qualcosa di più strutturato: una struttura leggera formata da montanti verticali — in alluminio o legno — che sostengono un telo retrattile superiore, apribile e chiudibile a piacimento, manuale o con motore elettrico.

Il telo scorre su guide laterali e, quando serve riparo dal sole o dalla pioggia, si dispiega coprendo l’intera superficie. Quando non serve, sparisce in modo compatto su un lato. Semplice, funzionale, pulita nella forma.

Ci sono anche versioni con chiusure laterali in vetro — le cosiddette VEPA, vetrate panoramiche amovibili — che aumentano il comfort termico senza trasformare lo spazio in un vano chiuso permanente. Finché restano amovibili, rientrano anch’esse nell’edilizia libera.


Pergotenda addossata: la versione che funziona meglio (e che la legge preferisce)

Quando si parla di installazione concreta, la pergotenda addossata è la tipologia di gran lunga più diffusa — e quella che offre le maggiori garanzie sul piano normativo.

Il termine indica una pergotenda ancorata direttamente alla parete dell’edificio su uno o due lati, con i montanti liberi sul lato esterno. Non è una struttura autonoma: si appoggia all’immobile, ne segue il profilo, e i pali laterali servono esclusivamente a stabilizzare il telo, non a sostenere un peso autonomo.

Questo dettaglio non è secondario. Il quinto criterio dell’edilizia libera stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 29638/2025 specifica proprio che la struttura deve essere “annessa o addossata all’immobile”. La pergotenda addossata, per sua natura, rispetta questo requisito alla perfezione, riducendo al minimo il rischio di contestazioni.

Sul piano estetico, ha anche un vantaggio pratico: integrandosi con la facciata, risulta meno impattante visivamente rispetto a strutture autoportanti, il che torna utile in caso di verifiche sulla coerenza con il decoro condominiale o con i vincoli di zona.


Pergotenda sul terrazzo: quello che devi sapere prima di installarla in quota

Installare una pergotenda sul terrazzo di un appartamento — soprattutto in un contesto condominiale — richiede qualche considerazione in più rispetto a un giardino privato al piano terra.

Il primo nodo è il peso. Una pergotenda in alluminio di medie dimensioni può pesare tra i 40 e i 120 kg, a seconda del modello e delle finiture. Prima di procedere, è fondamentale verificare la portata del solaio e, se non si dispone della documentazione tecnica dell’immobile, farla valutare da un professionista. In molti casi i carichi rientrano abbondantemente nelle tolleranze strutturali, ma è un passaggio che non si può saltare.

Il secondo punto riguarda il condominio. Se il terrazzo è di uso esclusivo ma il lastrico solare è condominiale (situazione molto comune in Italia), l’installazione di una pergotenda sul terrazzo può richiedere il via libera dell’assemblea, soprattutto se la struttura è visibile dalla strada o dagli altri appartamenti. Non è detto che serva la maggioranza qualificata, ma meglio chiarirlo prima con l’amministratore.

Il terzo aspetto è il vento. Un terrazzo esposto agli elementi, specialmente negli ultimi piani o nelle zone costiere, espone il telo a sollecitazioni importanti. Le pergotende di qualità hanno teli con resistenza al vento certificata e sistemi di tensionamento che prevengono i danni. Occhio alle versioni low cost: in caso di tempesta, un telo non adeguato può strappare o, peggio, danneggiare ciò che ha attorno.


Pergotenda bioclimatica: quando vale la pena spendere di più

La pergotenda bioclimatica è l’evoluzione naturale del concetto, e il nome merita una spiegazione precisa. Non si tratta di una pergotenda con un telo più sofisticato, ma di una struttura con lamelle in alluminio orientabili — il cosiddetto “tetto lamellare” — che ruotano da 0 a circa 140° per controllare luce, ombra e flusso d’aria.

Il vantaggio principale rispetto a una pergotenda con telo tradizionale è il controllo microclimatico: si può aprire abbastanza da far circolare l’aria evitando l’effetto cappa, pur restando riparati dal sole diretto. Da chiuse, le lamelle garantiscono una tenuta stagna superiore, adatta anche in caso di pioggia intensa o accumulo di neve — scenari che un telo in PVC gestisce con meno efficacia.

Detto questo, la pergotenda bioclimatica ha due contro evidenti. Il primo è il prezzo: si parte generalmente da cifre doppie o triple rispetto a una pergotenda con telo, con i modelli di fascia alta che superano agevolmente i 10.000 euro per installazioni di media metratura. Il secondo è la manutenzione: le lamelle motorizzate e i meccanismi di orientamento richiedono controlli periodici, soprattutto in ambienti con salsedine o polvere.

Per chi non vuole scegliere, esistono versioni ibride con lamelle retrattili — un incrocio tra pergotenda classica e pergola bioclimatica — ma i costi salgono ulteriormente.

Sul piano normativo, la pergotenda bioclimatica rientra nell’edilizia libera alle stesse condizioni della pergotenda tradizionale: struttura leggera, copertura mobile come elemento principale, nessun volume aggiunto, funzione esclusivamente protettiva.


Cosa dice la legge: edilizia libera dopo il Decreto Salva Casa

Il D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, ha ridefinito i confini dell’edilizia libera in materia di protezione solare. Ma è stata la sentenza n. 29638/2025 della Corte di Cassazione a portare la chiarezza definitiva, attraverso una modifica all’art. 6 del Testo Unico Edilizia.

Il risultato pratico è una lista di cinque criteri che una pergotenda deve rispettare per non richiedere alcun permesso:

1. Struttura leggera. I montanti servono solo a tenere in piedi il telo. Se la struttura modifica il prospetto dell’edificio o ha un impatto visivo significativo, non è più edilizia libera.

2. La tenda è protagonista. Che si tratti di PVC o lamelle, la copertura deve essere la parte principale. Non la struttura rigida.

3. Funzione esclusivamente protettiva. Solo riparo da sole, pioggia o vento. Niente garage, niente magazzino, niente veranda permanente. Questo è il criterio che fa più differenza in sede di ispezione.

4. Nessun volume aggiuntivo. Non si creano nuovi vani, non si chiudono spazi in modo definitivo.

5. Struttura annessa all’immobile. I pali devono essere ancorati all’edificio o adiacenti ad esso, con la sola funzione di impedire che il telo voli via. È qui che la pergotenda addossata eccelle per conformità normativa.

Se la tua pergotenda rispetta questi cinque punti, installi senza pratiche, senza attese e senza costi aggiuntivi per professionisti.


Il rischio vero: le “false pergotende”

Il mercato è pieno di strutture vendute come pergotende che, di fatto, sono altro. Vetrate fisse, pareti rigide, coperture non amovibili. Strutture che trasformano un balcone in una veranda chiusa.

Queste sono le “false pergotende” di cui ha dovuto occuparsi la Cassazione nel 2025. Se installi qualcosa del genere senza permesso, ti esponi a sanzioni edilizie e — nei casi peggiori — all’obbligo di demolizione.

La regola pratica: se non riesci a smontare la struttura in tempi ragionevoli e senza attrezzi specializzati, probabilmente non è edilizia libera.


Quando servono i permessi per la pergotenda (e come ottenerli)

Se il progetto supera i limiti dell’edilizia libera — perché la struttura è più imponente, perché crea un nuovo vano o perché altera significativamente il prospetto dell’edificio — serve il Permesso di Costruire (PdC).

La domanda va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del proprio Comune, tramite PEC o sportello fisico, prima dell’inizio dei lavori. I tempi medi: 60 giorni per la proposta di provvedimento, altri 30 per il provvedimento finale. Totale: non prima di 90 giorni.

Una volta ottenuto il via libera, hai un anno per avviare i lavori e tre anni per completarli.

Ci sono poi tre scenari aggiuntivi che richiedono passaggi extra:

Condominio. Se la struttura rischia di alterare il decoro condominiale, serve il via libera dell’assemblea. Necessari anche calcoli strutturali da depositare al Genio Civile per le normative antisismiche.

Zona vincolata o centro storico. Serve l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Si presenta tramite lo Sportello Unico del Comune. Aggiungi un altro paio di mesi ai tempi.

Immobili con vincoli paesaggistici o beni culturali. Stesso percorso della Soprintendenza, con analisi caso per caso.


Perché la pergotenda è la scelta giusta per chi vuole fare le cose bene?

C’è un modo maschile di vivere lo spazio esterno: funzionale, senza eccessi, con materiali di qualità che durano nel tempo. La pergotenda — che sia classica, addossata, terrazzo o bioclimatica — incarna esattamente questo approccio.

Non è un ripiego rispetto alla pergola più costosa. È una scelta progettuale consapevole, che permette di trasformare qualsiasi spazio all’aperto in un posto dove stare davvero — per la colazione del mattino, l’aperitivo serale, una cena senza guardare l’app del meteo ogni cinque minuti.

E la cosa più importante: se scegli bene e rimani nei parametri dell’edilizia libera, lo fai senza aspettare permessi, senza pagare un geometra, senza pratiche burocratiche. Solo il tuo spazio, progettato come vuoi tu.


Fonti normative: D.L. 69/2024 (Legge 105/2024) — Decreto Salva Casa; D.P.R. 380/2001 — Testo Unico Edilizia, art. 6; Sentenza Corte di Cassazione n. 29638/2025.



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