Equo compenso: cosa cambia per i professionisti con la nuova Legge?

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Se sei un professionista che offre prestazioni d’opera intellettuale, sai bene quanto sia importante ricevere un compenso adeguato al tuo lavoro.

Tuttavia, spesso ti trovi a dover negoziare con committenti forti, come banche, assicurazioni, grandi imprese o pubblica amministrazione, che possono imporre condizioni svantaggiose o ritardare i pagamenti.

Per tutelare i tuoi diritti e garantire la qualità delle tue prestazioni, è entrata in vigore dal 20 maggio 2023 la Legge n. 49/2023, che stabilisce i criteri per determinare l’equo compenso e le sanzioni per chi lo viola.

Cosa si intende per equo compenso? A chi si applica la nuova Legge?

L’equo compenso è definito come la corresponsione di una somma proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri previsti dalla legge per ciascuna categoria di professionisti¹.

La nuova Legge si applica ai rapporti professionali che hanno ad oggetto le prestazioni d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del Codice Civile, regolati da convenzioni e relative allo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:

  • imprese bancarie e assicurative e loro controllate, mandatarie
  • imprese con più di 50 lavoratori
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le prestazioni rese dai professionisti a società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore di agenti della riscossione.

La Legge prevede inoltre la nullità delle clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera, o che prevedono modalità di pagamento non congrue o dilatorie.

In caso di violazione dell’equo compenso, il professionista ha diritto di agire in giudizio per ottenere il pagamento della differenza tra il compenso pattuito e quello equo, oltre agli interessi e al risarcimento del danno. Inoltre, il professionista ha diritto a un indennizzo pari al 10% del compenso equo, se il pagamento avviene oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione della fattura o del documento equivalente.

La Legge impone anche agli ordini e ai collegi professionali di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso, con la sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi o con la radiazione.

La Legge prevede altresì la possibilità per i professionisti di agire in forma collettiva, tramite class action, per la tutela dei propri diritti¹.

La Legge sull’equo compenso è stata accolta con favore da molte associazioni e organizzazioni professionali, che ne hanno sottolineato l’importanza per garantire la dignità e la valorizzazione dei professionisti, nonché per contrastare il dumping e la concorrenza sleale.

Tuttavia, la Legge presenta anche alcune criticità e limiti, come la mancanza di una definizione chiara e uniforme dei parametri per la determinazione dei compensi, la difficoltà di applicazione in alcuni settori, come quello della progettazione, e la scarsa efficacia delle sanzioni previste.

Ci rivolgiamo oraai professionisti che leggono il nostro magazine online: voi cosa ne pensate della Legge? Vi sentiti più tutelati? Apriamo i commenti per leggere i vostri eventuali pareri.



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