Il nuovo anno è oramai alle porte e l’ARERA con una circolare uscita da pochi giorni introduce alcune novità in merito ai contratti stipulati telefonicamente con lo scopo di tutelare maggiormente l’utenza.
È oramai una prassi consolidata quella messa in campo da tutti i gestori delle utenze casalinghe e comunque private che di fatto utilizzano il mezzo telefonico per procacciarsi clienti e cercare di stipulare nuovi contratti.
O magari che operano tramite venditori porta a porta sparsi nel territorio di competenza.
Preso atto che oramai il mercato delle vendite indirette di contratti di utenza è tra le forme maggiormente utilizzate, il legislatore tramite la sua agenzia di controllo dell’energia ha sentito l’esigenza di intervenire emanando una nuova Deliberazione in merito.
Le maggiori novità in vigore dal primo di gennaio 2025.
L’ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele-calore.
L’Agenzia vista la liberazione dei mercati e l’invasione di gestori di ogni tipologia ha deciso che dal prossimo anno l’utente finale dovrà essere maggiormente tutelato.

Tutte le novità sono inserite in una nuova delibera di ARERA, l’autorità pubblica che si occupa di energia che dà seguito a varie norme emesse in momenti successivi accorpandole includendo quelle inserite nella legge concorrenza del 2022 e in un successivo decreto dello scorso anno.
Dal primo gennaio 2025 non sarà più consentito da parte di tutti gli operatori commerciali che operano sui mercati delle utenze energetiche far firmare un contratto per la fornitura di gas o luce tramite una semplice telefonata tramite i vari call center.
Nel caso decidessimo di aderire ad un contratto firmato in questo modo raddoppierà il tempo di recesso e quindi di ripensamento e quando vengono cambiate le condizioni contrattuali in modo unitario, il relativo preavviso dovrà avvenire tramite una più tempistica e dovrà essere formulato in forma chiara.
Per tutti i fornitori di energia che operano tramite telefono aumenteranno i controlli rispetto all’utilizzo di telemarketing aggressivo che spesso avviene a causa dell’esternalizzazione di tali servizi.
Oggi quasi tutti gli operatori utilizzano call center esterni che hanno come obiettivo principale quello di chiudere più contratti possibile a favore per il proprio cliente.
Questo si traduce molto spesso in condizione troppo pressanti per gli utenti contattati, in quanto non sempre in grado di gestire l’aggressività commerciale che porta a concludere contratti di fornitura senza che l’utente abbia del tutto chiaro quello che sta acquistando.
I nuovi limiti per contratti firmati telefonicamente o tramite venditori porta a porta.
Tra le novità più importanti introdotte dal 1° gennaio 2025 troviamo che non sarà più consentito firmare un contratto di utenza “a distanza” e quindi concluso esclusivamente al telefono.
Ogni venditore che opera tramite telefono o con operatori porta a porta dovrà obbligatoriamente fornire ad ogni potenziale cliente tutte le informazioni in forma scritta e su supporto durevole.
Questo significa in forma cartacea o tramite Pec o e-mail ma anche tramite la pagina Web del fornitore o di una sezione nella propria app se si opera tramite telefono con l’obbligo di inviare un sms o notifica che certifichi il ricevimento dei contenuti trasmessi con data ed ora della trasmissione.
L’importante è che le condizioni contrattuali e tutte le informazioni relative alla fornitura non vengano date solamente a voce ma ne deve rimane traccia.
Tutto questo vuol dire che non basterà più un semplice “si” telefonico per chiudere un contratto e diventare un nuovo cliente.

Tutti i potenziali utenti dovranno poi confermare di aver ricevuto un testo scritto su carta o comunque su un altro “supporto durevole” da tenere sempre a disposizione per conferma dei contenuti inserito in un eventuale futuro contratto.
Questo si traduce che bisognerà avere a disposizione un contratto in mano prima di firmarlo altrimenti l’offerta non avrà alcun valore e quindi renderà nullo l’eventuale contratto sottoscritto.
Altra importante novità riguarda i contratti stipulati con i venditori che operano a domicilio in quanto operando senza alcun preavviso spesso non mettono un potenziale cliente a suo agio.A tutela di tutti questi consumatori quando si firma un nuovo contratto con questa modalità ci sarà più tempo per avere il diritto di recesso, che ora ammonta a due settimane dalla firma e con il nuovo regolamento questo limite si alzerà fino a 30 giorni.
Cambio delle condizioni contrattuali: i nuovi termini di preavviso.
Altra importante condizione stabilita da Arera nella la sua nuova deliberazione è quella che non potranno esserci cambiamenti delle condizioni contrattuali senza una comunicazione chiara al cliente.
Anche in questo caso, la variazione dovrà essere comunicata e formalizzata su un supporto durevole.
Per non confondere l’utente l’avviso dovrà essere trasmesso in maniera separata da qualsiasi ulteriore comunicazione e non potrà mai essere inserita all’interno di inserti pubblicitari tra pubblicità e promozioni in corso.
Se sarà utilizzata una mail dovrà obbligatoriamente essere inserito nell’oggetto della stessa mail che stiamo ricevendo informazioni relative al cambiamento di condizioni, in modo che già da subito sia ben chiaro l’argomento della comunicazione pervenuta.

Infine, ogni comunicazione riguardante una modifica contrattuale unilaterale dovrà pervenire con un preavviso di almeno tre mesi con l’unica eccezione accorciata ad un mese se la comunicazione ha per oggetto un calo dei costi dell’utenza.
Se tale termine non fosse rispettato il cliente avrebbe diritto ad un risarcimento e se un utente contesterà di non aver ricevuto l’avviso di modifica dei termini contrattuali spetterà all’azienda dimostrare di aver inviato e consegnato al cliente la documentazione relativa.
Chiarimenti sulle responsabilità delle tele-offerte aggressive.
In ultimo l’Agenzia è entrata nel merito delle pratiche di vendita telefonica fin troppo spesso effettuate in maniera aggressiva.
Dal prossimo anno viene stabilito che i gestori di utenze di luce e gas sono responsabili direttamente del loro marketing telefonico a prescindere dal fatto che l’abbiano affidato ad aziende terze a contratto.
Questo perché spesso quando i fornitori venivano citati per l’aggressività dei loro call center riuscivano a defilarsi dal problema affermando che non potevano conoscere e quindi rispondere del comportamento degli operatori in quanto appartenenti a ditte esterne.
L’ARERA su questo punto ha chiarito definitivamente che, se gli operatori di call center esterni considerato che lavorano per conto delle aziende fornitrici quest’ultime saranno direttamente responsabili del comportamento diretto di tutti gli operatori anche sul piano strettamente legale.