La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Questo decreto stabilisce le disposizioni fondamentali per garantire un ambiente di lavoro sicuro e per prevenire infortuni e malattie professionali. La formazione è un elemento cruciale di questo sistema, poiché mira a fornire ai lavoratori le conoscenze e le competenze necessarie per identificare e gestire i rischi presenti sul luogo di lavoro.
Quadro Normativo.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008.
Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un approccio integrato alla salute e sicurezza sul lavoro, enfatizzando la responsabilità condivisa tra datori di lavoro, lavoratori e organi di vigilanza. La legge non solo stabilisce obblighi per i datori di lavoro, ma riconosce anche i diritti e i doveri dei lavoratori, rendendoli attivamente coinvolti nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Obblighi del Datore di Lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire una formazione adeguata a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto (dipendenti, soci, lavoratori atipici, ecc.). L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 specifica che la formazione deve coprire:
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.
- Rischi specifici legati alle mansioni e misure di prevenzione e protezione.
La formazione deve essere fornita entro 60 giorni dall’assunzione e deve essere aggiornata regolarmente in base all’evoluzione dei rischi e delle tecnologie.
Accordo Stato-Regioni.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha ulteriormente dettagliato le modalità di attuazione della formazione, stabilendo contenuti minimi, durata e modalità di erogazione. La formazione è suddivisa in due parti:
- Parte Generale: Introduzione ai concetti di base della sicurezza sul lavoro.
- Parte Specifica: Approfondimento sui rischi specifici legati al settore di appartenenza.
La durata della formazione varia a seconda del livello di rischio associato all’attività lavorativa:
- Rischio basso: 8 ore (4 ore generali + 4 ore specifiche).
- Rischio medio: 12 ore (4 ore generali + 8 ore specifiche).
- Rischio alto: 16 ore (4 ore generali + 12 ore specifiche).