L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la bozza di una circolare che fornisce importanti indicazioni sul trattamento fiscale dei ricavi da criptovalute e da crypto-asset.
Questo documento rappresenta un’importante risorsa per coloro che sono interessati a comprendere le implicazioni fiscali legate alle operazioni con cripto-attività, soprattutto alla luce delle nuove normative introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2023.
La bozza di circolare è stata resa disponibile per una consultazione pubblica, che si concluderà il 30 giugno. Durante questo periodo, i soggetti interessati hanno l’opportunità di inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare i contributi ricevuti e potenzialmente includerli nella versione definitiva della circolare.
Questo documento è estremamente dettagliato e comprende una sezione introduttiva che fornisce il quadro tecnico-giuridico di riferimento. Inoltre, ripercorre le pratiche seguite dall’Amministrazione finanziaria durante il periodo di vuoto normativo precedente all’emanazione della Legge n. 197/2022.
Regime Fiscale delle Cripto-Attività per le Imposte Dirette
A partire dal 2023, il legislatore italiano ha introdotto una nuova categoria di reddito diverso, includendo una definizione di cripto-attività all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Secondo questa definizione, le cripto-attività sono definite come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
In particolare, i proventi e le plusvalenze derivanti dalle seguenti operazioni con cripto-attività rientrano nella nuova categoria di reddito diverso:
- Cessione a pronti, rimborso o permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni;
- Cessione a titolo oneroso di utility token, ovvero rapporti che conferiscono il diritto di acquistare in futuro un prodotto o un servizio. Non costituisce reddito l’acquisto del bene o servizio a prezzo scontato ottenuto tramite l’esercizio di tale diritto;
- Attività di staking;
- Cessione a “termine” di cripto-valute (e in generale di cripto-attività) che non costituiscono strumenti finanziari in forma digitale;
- Cessione di NFT già “emessi”.
Dal punto di vista soggettivo, questa nuova categoria di “redditi diversi” si applica alle seguenti figure:
- Persone fisiche, a condizione che il reddito non sia generato nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o come lavoratore dipendente;
- Enti non commerciali, se l’operazione che genera il reddito non è effettuata nell’ambito di un’impresa commerciale;
- Società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- Soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, quando il reddito è considerato prodotto nel territorio italiano ai sensi dell’articolo 23 del TUIR.
Sono rilevanti ai fini fiscali le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dal rimborso o dalla cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, a condizione che tali proventi complessivamente non siano inferiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

La normativa prevede una soglia di esenzione che deve essere calcolata per ciascun periodo d’imposta. Inoltre, le permutazioni tra cripto-attività “con le stesse caratteristiche e funzioni” non sono rilevanti ai fini fiscali.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, lo scambio di una cripto-valuta con un’altra (ad esempio, l’acquisto di Ethereum con Bitcoin) o di un NFT con un altro NFT non costituisce una situazione imponibile. Tuttavia, l’acquisto di un NFT con una cripto-valuta è considerato una permuta e quindi rilevante dal punto di vista fiscale.
Nel caso delle plusvalenze derivanti dalla cessione, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto (o il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione) e il costo o il valore di acquisto.
Se il corrispettivo è costituito da un’altra cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni, il valore normale della cripto-attività ricevuta è quello rilevabile sul sito attraverso il quale avviene lo scambio al momento della conclusione dello stesso.
Un aspetto fondamentale da considerare è che il costo o il valore di acquisto deve essere documentato in modo preciso e accurato da parte del contribuente. In assenza di documentazione adeguata, il costo viene considerato pari a zero, con la conseguenza che l’intero corrispettivo costituisce una plusvalenza tassabile. La documentazione di acquisto fornita dall’intermediario o dal fornitore di servizi presso il quale è stato effettuato l’acquisto può costituire elementi certi a tale scopo.
Regime del Monitoraggio Fiscale per Crypto-asset
La Legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/1990 per alcuni soggetti residenti in Italia, tra cui persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
I soggetti sopra menzionati che detengono cripto-attività che potrebbero generare redditi imponibili in Italia durante il periodo d’imposta devono dichiararli nella dichiarazione annuale dei redditi attraverso il Quadro RW.
Sono inoltre tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti sopra indicati che, pur non essendo possessori diretti di investimenti esteri, attività finanziarie estere o cripto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp) e dall’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche.
Il legislatore ha esplicitamente stabilito che le cripto-attività devono essere indicate nel Quadro RW del Modello Redditi e che questa disposizione si applica anche ai soggetti che, pur non essendo direttamente in possesso delle cripto-attività, sono i titolari effettivi dell’investimento secondo le disposizioni sulla normativa antiriciclaggio.
La formulazione della norma implica che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dal modo in cui queste vengono archiviate e conservate, che sia attraverso portafogli digitali, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione. Lo schema di circolare conferma l’applicabilità delle cause di esonero previste dal comma 3 dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 167/1990 anche nel caso di detenzione di cripto-attività.
In particolare, l’esonero si applica alle attività finanziarie e patrimoniali gestite o amministrate da intermediari finanziari residenti, ai contratti finanziari conclusi con la partecipazione di intermediari finanziari residenti come controparti o come mandatari di una delle parti contraenti, nonché alle attività finanziarie e patrimoniali il cui reddito è riscosso attraverso l’intervento di intermediari.
In tutti questi casi, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio si applica a condizione che i redditi finanziari e patrimoniali siano stati tassati dall’intermediario attraverso l’applicazione della ritenuta o dell’imposta sostitutiva prevista per i redditi specifici riscossi.
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