Un automobilista e avvocato dopo aver ricevuto un verbale per eccesso di velocità con un apparato autovelox non omologato, dopo aver fatto ricorso ed essere arrivato fino alla Corte di cassazione, ha visto annullarsi la multa.
Con Ordinanza n. 10505/2024, la Suprema Corte ha accolto favorevolmente il ricorso presentato, in quanto l’autovelox non provvisto dell’omologazione prevista dalle attuali norme, e tale sentenza potrebbe fare da giurisprudenza per futuri ricorsi e relative decisioni, ricordando che le sentenze dalla Corte costituzionale sono molto spesso utilizzate dai giudici ordinari per derimere questioni legate ad argomentazioni similari, in quanto hanno forza di legge per giudizi analoghi.
Con questa sentenza si è stabilito quindi il principio della verifica della correttezza delle multe elevate con autovelox senza la dovuta omologazione, che potranno quindi essere annullate e questo sta’ sollevando molti interrogativi e tensioni nelle tante amministrazioni locali che utilizzano questa forma di deterrente per contenere le infrazioni derivanti dal superamento dei limiti di velocità, in quanto temono un effetto a cascata.
Cosa è l’omologazione di un Autovelox e come si verifica?
Il Codice della Strada all’art. 142 comma 6 prevede che le apparecchiature che rilevano la velocità debbano essere debitamente omologate, e questo significa che l’apparecchio autovelox deve rispettare tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa che ne consentono la riproduzione in serie.
Quindi se riceviamo una multa, il primo controllo da fare è verificare se nel verbale sono riportati i termini esatti dell’omologazione dell’autovelox che ha elevato il verbale in quanto se presenti non sarà possibile fare ricorso per questa motivazione specifica.
Inoltre, si deve anche porre molta attenzione a non fare confusione tra approvazione e omologazione, in quanto l’approvazione serve esclusivamente ad autorizzare il prototipo secondo gli standard costruttivi previsti per la successiva produzione in serie e quindi è cosa differente dall’omologazione.
In definitiva se il dispositivo utilizzato per rilevare l’eccesso di velocità manca dell’omologazione la multa è nulla e quindi potrebbe essere contestata.
Come facciamo a capire se siamo in presenza della prevista omologazione?
La prima cosa da fare è controllare se tale indicazione obbligatoria è stata riportata chiaramente sul verbale di contestazione, con il relativo riferimento al decreto di omologazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti e per capire meglio riportiamo qui di seguito uno stralcio di verbale con l’indicazione corretta dell’omologazione e completo di tutti i parametri richiesti dalle normative:
“…Violazione accertata con dispositivo denominato EnVES EVO MVD 1605 in postazione fissa – install. Decr. Pref. Prot. ____ del 16/06/2014 omologazione D.D. MIT n. 183 del _____ e ss.ii., Sensore Radar matr.____ -Certificato taratura LAT n. _____ del 19/07/2022 SOc. ___ – Verbale Verifica di Funzionalità del ____ (Decreto MIT 282/2014) …”
Ma la mancanza di questa indicazione sul verbale non è sufficiente a dimostrare la mancata omologazione ed è necessario quindi verificare tramite una ricerca in rete, identificando la marca e tipologia di autovelox che troviamo sempre indicati nel verbale e verificare tramite la casa produttrice se ne è provvisto.
Se anche questa ricerca non andasse a buon fine, potremmo sempre presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione, chiedendo di conoscere tutti i dati tecnici dell’autovelox e lo stesso Ente è tenuto a rispondere entro massimo 30 giorni.
Come vediamo l’iter non è proprio semplicissimo e spesso gli intoppi possono essere molti ed ognuno deve fare le proprie considerazioni.