Un automobilista e avvocato dopo aver ricevuto un verbale per eccesso di velocità con un apparato autovelox non omologato, dopo aver fatto ricorso ed essere arrivato fino alla Corte di cassazione, ha visto annullarsi la multa.
Con Ordinanza n. 10505/2024, la Suprema Corte ha accolto favorevolmente il ricorso presentato, in quanto l’autovelox non provvisto dell’omologazione prevista dalle attuali norme, e tale sentenza potrebbe fare da giurisprudenza per futuri ricorsi e relative decisioni, ricordando che le sentenze dalla Corte costituzionale sono molto spesso utilizzate dai giudici ordinari per derimere questioni legate ad argomentazioni similari, in quanto hanno forza di legge per giudizi analoghi.
Con questa sentenza si è stabilito quindi il principio della verifica della correttezza delle multe elevate con autovelox senza la dovuta omologazione, che potranno quindi essere annullate e questo sta’ sollevando molti interrogativi e tensioni nelle tante amministrazioni locali che utilizzano questa forma di deterrente per contenere le infrazioni derivanti dal superamento dei limiti di velocità, in quanto temono un effetto a cascata.
Cosa è l’omologazione di un Autovelox e come si verifica?
Il Codice della Strada all’art. 142 comma 6 prevede che le apparecchiature che rilevano la velocità debbano essere debitamente omologate, e questo significa che l’apparecchio autovelox deve rispettare tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa che ne consentono la riproduzione in serie.
Quindi se riceviamo una multa, il primo controllo da fare è verificare se nel verbale sono riportati i termini esatti dell’omologazione dell’autovelox che ha elevato il verbale in quanto se presenti non sarà possibile fare ricorso per questa motivazione specifica.
Inoltre, si deve anche porre molta attenzione a non fare confusione tra approvazione e omologazione, in quanto l’approvazione serve esclusivamente ad autorizzare il prototipo secondo gli standard costruttivi previsti per la successiva produzione in serie e quindi è cosa differente dall’omologazione.

In definitiva se il dispositivo utilizzato per rilevare l’eccesso di velocità manca dell’omologazione la multa è nulla e quindi potrebbe essere contestata.
Come facciamo a capire se siamo in presenza della prevista omologazione?
La prima cosa da fare è controllare se tale indicazione obbligatoria è stata riportata chiaramente sul verbale di contestazione, con il relativo riferimento al decreto di omologazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti e per capire meglio riportiamo qui di seguito uno stralcio di verbale con l’indicazione corretta dell’omologazione e completo di tutti i parametri richiesti dalle normative:
“…Violazione accertata con dispositivo denominato EnVES EVO MVD 1605 in postazione fissa – install. Decr. Pref. Prot. ____ del 16/06/2014 omologazione D.D. MIT n. 183 del _____ e ss.ii., Sensore Radar matr.____ -Certificato taratura LAT n. _____ del 19/07/2022 SOc. ___ – Verbale Verifica di Funzionalità del ____ (Decreto MIT 282/2014) …”
Ma la mancanza di questa indicazione sul verbale non è sufficiente a dimostrare la mancata omologazione ed è necessario quindi verificare tramite una ricerca in rete, identificando la marca e tipologia di autovelox che troviamo sempre indicati nel verbale e verificare tramite la casa produttrice se ne è provvisto.
Se anche questa ricerca non andasse a buon fine, potremmo sempre presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione, chiedendo di conoscere tutti i dati tecnici dell’autovelox e lo stesso Ente è tenuto a rispondere entro massimo 30 giorni.
Come vediamo l’iter non è proprio semplicissimo e spesso gli intoppi possono essere molti ed ognuno deve fare le proprie considerazioni.
Il ricorso al Prefetto oppure al Giudice di Pace.
Una volta accertata, tramite tutti gli strumenti in nostro possesso, la mancanza dell’omologazione, possiamo valutare la possibilità di presentare un ricorso e aprire un contenzioso con il quale richiedere accertamenti tecnici mirati a dimostrare il difetto di omologa dell’autovelox.
Le alternative sono due: entro 60 giorni rivolgendosi al Prefetto o entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace. Se scegliamo il Prefetto il ricorso è gratuito, ma attenzione che, se viene respinto, la multa comminata raddoppia; altresì rivolgendosi al giudice di pace il ricorso prevede una marca da bollo con un costo minimo di 43 euro.

L’ulteriore differenza è che il ricorrente deve sempre essere presente nel caso di ricorso al Giudice di Pace, diversamente, davanti al Prefetto ci si può anche non presentare, se nel ricorso se ne è fatta menzione.
Se dall’esame viene accertata la mancata omologazione, il verbale dovrebbe e potrebbe essere annullato, sempre che la recente Ordinanza della Corte di cassazione venga utilizzata come base per arrivare alla decisione finale nel singolo ricorso presentato, in quanto, come già accennato, le sentenze della Suprema Corte hanno un ruolo importante nell’interpretazione delle varie leggi e vengono spesso utilizzate dai giudici come orientamento per decidere su altri casi simili, ma rimane sempre in piedi l’ipotesi di orientamenti differenti e questo è un elemento da tenere sempre in considerazione.
È importante anche ricordare che scegliere la strada del ricorso fa perdere la possibilità di pagare la multa ridotta del 30 per cento entro 5 giorni dalla notifica del verbale ed è quindi importante capire quale sia la strada da prendere prima di affrontare un ricorso.
In conclusione, con questa sentenza si è aperto un importante fronte di potenziali ricorsi, e i vari amministratori comunali temono l’effetto domino, ovvero che i giudici di pace od i Prefetti, basandosi sulla sentenza della Corte possano annullare le multe nei casi in cui gli autovelox siano stati approvati ma non omologati.